Statuto del Comitato di Quartiere Villa Verde

 

Art. 1    Costituzione e scopo

 

  1. E’ costituito il comitato di quartiere di Villa Verde con sede in Acquaviva delle Fonti s.n.c.
  2. Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitico e aconfessionale.
  3. Scopo del Comitato è di:
  1. Contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale;
  2. Promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita e preservare i diritti dei cittadini;
  3. Rappresentare le istanze degli abitanti del quartiere;
  4. Stimolare e verificare l’operato delle Istituzioni e della pubblica Amministrazione
    1. La durata del comitato è a tempo indeterminato e il suo scioglimento potrà avvenire solo         per volontà dell’Assemblea.

 

 

Art. 2   Organizzazione

 

  1.      Lo scopo del comitato è perseguito tramite due organismi: L’assemblea e il Comitato direttivo
  2. Tutte le cariche, nell’ambito degli organismi, sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale

 

Art, 3  Assemblea

 

  1. La partecipazione degli abitanti del quartiere Villa Verde all’assemblea ordinaria o straordinaria è personale e diretta; Il diritto di voto è riservato solo agli abitanti del quartiere e non sono ammesse deleghe.
  2. L’assemblea è convocata dal comitato di quartiere attraverso il presidente o quando la richiede la maggioranza del consiglieri.
  3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli argomenti all’o,d.g. ed in particolare sugli indirizzi da dare all’attività del comitato.
  4. L’assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del comitato di quartiere.
  5. L’assemblea decide, su proposta del presidente, i criteri di votazione da adottare, di volta in volta, per deliberare sugli argomenti all’o.d.g. per alzata di amno, per appello nominale o per scrutinio segreto.
  6. L’assemblea è presieduta dal presidente del Comitato in collaborazione con il segretario. Le assemblee sono aperte e pubbliche, salvo diversa decisione del comitato.
  7. Gli abitanti del quartiere di villa Verde hanno diritto di chiedere, per iscritto, al comitato, di mettere all’o.d.g. le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal comitato ed eventualmente inserite nell’o.d.g. dell’assemblea successiva.

 

Art. 4 Il Comitato

 

  1. Possono partecipare in qualunque momento, al comitato, tutti gli abitanti del quartiere di Villa Verde che, condividendone lo scopo, intendono contribuire attivamente al suo perseguimento nelle forme previste dallo statuto.
  2. Il comitato elegge, a scrutinio segreto al suo interno, il presidente, il vice-presidente, il tesoriere, il segretario che rimangono in carica due anni.
  3. Il comitato individua settori operativi e ne nomina i coordinatori tra i propri componenti.
  4. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una vota al mese oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno il trenta per cento dei componenti. La convocazione avviene con comunicazione scritta adeguatamente diffusa, di norma con preavviso di 5 giorni.
  5. Il comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

Art. 5  Il Presidente

 

  1. il presidente rappresenta all’esterno il comitato, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.
  2. Il presidente viene eletto dal comitato al suo interno e resta in carica per due anni, salvo revoca, che può essere deliberato dal comitato in qualunque momento. La mozione di sfiducia, posta all’o.d.g. deve indicare un nuovo presidente e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
  3. Il presidente rappresenta il comitato con terzi e può esercitare i poteri, nel caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.
  4. Il presidente firma le convocazioni, le comunicazioni con le Amministrazioni pubbliche e, contestualmente al tesoriere, i pagamenti. I comunicati-stampa, gli articoli di giornali, manifestini e quant’altro abbia rilevanza pubblica, sono firmati come comitato di quartiere. Gli incontri ufficiali con gli Enti pubblici e le Amministrazioni interessati alle iniziative del comitato sono organizzati attraverso lo strumento della delegazione alla quale partecipa, di diritto, il presidente.

 

Art. 6 Il Vice-presidente

 

  1. Il vice-presidente viene eletto dal comitato al suo interno e resta in carica due anni, salvo revoca che può essere deliberata dal comitato in qualunque momento come per il presidente.
  2. Compito del vice-presidente è esercitare le funzioni tipiche del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art. 7  Il Segretario

 

  1. Il segretario viene eletto dal comitato al suo interno e resta in carica due anni, salvo revoca che può essere deliberata dal comitato in qualunque momento come per il presidente.
  2. Il segretario ha il compito di predisporre i documenti per l’o.d.g. dell’assemblea e del comitato, curare l’archivio e organizzare operativamente le riunioni.

 

Art.8  Il tesoriere

 

  1. Il tesoriere viene eletto dal comitato al suo interno e resta in carica due anni, salvo revoca che può essere deliberata dal comitato in qualunque momento come il presidente.
  2. Il tesoriere tiene la cassa e le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal presidente.
  3. Il tesoriere, quando richiesto, deve sottoporre al comitato il rendiconto economico

 

Art. 9 Patrimonio

 

9,1    Il patrimonio del comitato è costituito dalle sottoscrizioni degli abitanti del quartiere e da

        eventuali erogazioni e donazioni.

  1. Gli abitanti del quartiere potranno versare un contributo di sostegno volontario.
  2. Le somme comunque raccolte, dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi del comitato